Preliminare Compravendita da Costruttore
Preliminare Compravendita da Costruttore (fac-simile)
Modello completo di contratto preliminare di compravendita immobiliare da costruttore, con inclusa la clausola penale per ritardo nella consegna.
Si tratta di un fac-simile a scopo informativo.
Caratteristiche principali del rogito
FAC-SIMILE CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DA COSTRUTTORE
FAC-SIMILE CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DA COSTRUTTORE
TRA
La società [Ragione Sociale del Costruttore], con sede in [Indirizzo], C.F. e P.IVA [dati fiscali], iscritta al Registro delle Imprese di [luogo], in persona del legale rappresentante pro tempore [Nome e Cognome], di seguito denominata “Promittente Venditore”;
E
Il/La Sig./Sig.ra [Nome e Cognome Acquirente], nato/a a [luogo di nascita] il [data], residente in [indirizzo], C.F. [codice fiscale], di seguito denominato/a “Promissario Acquirente”;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto del contratto
Il Promittente Venditore si obbliga a vendere e il Promissario Acquirente si obbliga ad acquistare l’unità immobiliare in corso di costruzione sita in [indirizzo completo], identificata come [descrizione unità: es. “appartamento al piano primo, interno 3”], che sarà parte del fabbricato denominato [nome del complesso edilizio].
Art. 2 – Prezzo
Il prezzo complessivo della compravendita è stabilito in Euro [importo], da corrispondersi nel seguente modo:
Euro [acconto] a titolo di caparra confirmatoria alla firma del presente preliminare;
Euro [eventuali SAL o ulteriori acconti] secondo avanzamento lavori;
Saldo al rogito notarile.
Art. 3 – Termini di consegna
La consegna dell’immobile dovrà avvenire entro e non oltre il [data prevista di consegna], salvo proroghe per cause di forza maggiore.
Art. 4 – Clausola penale per ritardo nella consegna
In caso di ritardo imputabile al Promittente Venditore, e decorsi 10 (dieci) giorni di tolleranza rispetto alla data prevista, quest’ultimo sarà tenuto a versare al Promissario Acquirente una penale pari a Euro [es. 50,00] per ogni giorno di ritardo, a partire dall’undicesimo giorno, fino a un massimo di Euro [es. 5.000,00].
La penale sarà dovuta automaticamente, senza necessità di costituzione in mora.
Il Promittente Venditore si impegna a comunicare per iscritto all’Acquirente l’eventuale ritardo, specificandone le cause e la nuova data stimata di consegna.
Sono esclusi dal conteggio del ritardo i giorni dovuti a forza maggiore, eventi straordinari, calamità naturali, scioperi, pandemie o provvedimenti normativi che impediscano l’attività edilizia o il trasferimento dell’immobile.
Art. 5 – Rogito notarile
Il rogito definitivo di compravendita sarà stipulato entro e non oltre il [data limite rogito], salvo diverso accordo scritto tra le parti.
Art. 6 – Spese e imposte
Tutte le spese notarili, fiscali e accessorie relative alla stipula del rogito definitivo saranno a carico del Promissario Acquirente, ad eccezione di quelle espressamente previste a carico del Promittente Venditore per legge.
Art. 7 – Dichiarazioni del venditore
Il Promittente Venditore dichiara che l’immobile è:
libero da ipoteche, pignoramenti, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli;
conforme agli strumenti urbanistici;
dotato dei necessari titoli abilitativi edilizi.