Garanzie per la protezione del proprio investimento
Garanzie per la protezione del proprio investimento
In Italia, esistono diverse garanzie legali che gli acquirenti dovrebbero chiedere per proteggere il proprio investimento quando acquistano una casa in costruzione e sono richiesti pagamenti in avanzamento lavori.
Ecco le principali garanzie previste dalla normativa italiana:
Polizza fideiussoria
Polizza fideiussoria
La legge n. 210/2004, nota anche come “Tutela degli acquirenti di immobili da costruire”, impone al costruttore l’obbligo di rilasciare una fideiussione a garanzia dei pagamenti che l’acquirente effettua prima del completamento della costruzione.
Questa fideiussione copre gli acconti versati dall’acquirente in caso di fallimento dell’impresa o di inadempimento del costruttore.
È fondamentale richiedere questa garanzia per evitare di perdere le somme già versate in caso di problemi economici del costruttore.
Polizza decennale postuma
Polizza decennale postuma
Sempre in base alla legge n. 210/2004, il costruttore è tenuto a rilasciare all’acquirente, al momento della stipula del rogito, una polizza assicurativa decennale.
Questa polizza copre eventuali difetti strutturali o vizi gravi che possano compromettere la stabilità dell’edificio nei dieci anni successivi alla conclusione dei lavori.
È una garanzia cruciale per proteggere l’acquirente da costi imprevisti per riparazioni importanti.
Contratto preliminare e trascrizione nei registri immobiliari
Contratto preliminare e trascrizione nei registri immobiliari
Per proteggersi ulteriormente, è consigliabile far trascrivere il contratto preliminare nei registri immobiliari (art. 2645-bis del Codice Civile).
In questo modo, l’acquirente si tutela contro eventuali gravami, pignoramenti o ipoteche che potrebbero colpire l’immobile dopo la firma del preliminare ma prima del rogito.
La trascrizione dà all’acquirente un titolo opponibile ai terzi.
Stato avanzamento lavori (SAL) e pagamenti proporzionati
Stato avanzamento lavori (SAL) e pagamenti proporzionati
La normativa stabilisce che i pagamenti dell’acquirente debbano essere proporzionati allo stato di avanzamento dei lavori (SAL).
È consigliabile includere nel contratto delle clausole che stabiliscano in modo chiaro le fasi di avanzamento lavori e i pagamenti corrispondenti, con l’acquirente che versa gli importi solo quando i lavori raggiungono specifici traguardi.
Questo riduce il rischio di pagare somme rilevanti per lavori non eseguiti.
Garanzia sulle opere non visibili
Garanzia sulle opere non visibili
In base all’art. 1669 del Codice Civile, il costruttore è responsabile per eventuali difetti di costruzione che possano emergere nei dieci anni successivi alla consegna dell’immobile, anche se tali difetti riguardano elementi non visibili o nascosti.
L’acquirente può richiedere al costruttore di intervenire per riparare i difetti, o in casi estremi, chiedere il risarcimento dei danni.