Contratto preliminare Collegamento con il D.Lgs. 122/2005

Contratto preliminare Collegamento con il D.Lgs. 122/2005

Questo decreto è la legge che tutela l’acquirente di immobili da costruire.
Si applica quando:

Un privato compra un’abitazione da un costruttore prima che sia completata (anche solo con la concessione edilizia già ottenuta).

La trascrizione del preliminare chi protegge

I punti principali del D.Lgs. 122/2005::

Obbligo di fideiussione: il costruttore deve garantire l’acconto versato dall’acquirente con una fideiussione bancaria o assicurativa.

Obbligo di assicurazione decennale postuma: alla consegna, il costruttore deve fornire una polizza per coprire vizi e difetti gravi per 10 anni.

Obbligo di trascrivere il preliminare: se il preliminare è trascritto, l’acquirente è protetto da:

Fallimento dell’impresa

Iscrizioni ipotecarie successive

Sequestri o vendite forzate

ATTENZIONE!!
Senza trascrizione, in caso di fallimento del costruttore, l’acquirente perde tutto o finisce in coda ai creditori.

Procedura per la trascrizione del contratto preliminare

Quando è obbligatoria la fideiussione del costruttore

Obbligo sempre presente se:
L’immobile è in costruzione o da costruire (cioè non è ancora agibile).

L’acquirente versa somme prima del rogito (anche solo un acconto al preliminare).

La fideiussione:
Deve essere rilasciata da una banca o compagnia assicurativa autorizzata.

Garantisce la restituzione delle somme versate se il costruttore fallisce o l’immobile non viene più trasferito.

È individuale e nominativa: ogni acquirente deve avere la sua.

Attenzione:
Se il costruttore non fornisce fideiussione, l’acquirente può rifiutarsi di pagare qualsiasi somma anticipata.
Se la somma è versata senza fideiussione, l’acquirente si espone a grossi rischi.

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