Codice Civile Art. 2645-bis per contratto preliminare comprare casa

Codice Civile Art. 2645-bis

Si possono trascrivere nei registri immobiliari anche i contratti preliminari che hanno ad oggetto l’obbligo di stipulare un successivo contratto avente a oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione/modifica di diritti reali immobiliari (es. usufrutto, servitù, uso, ecc.).
La trascrizione produce effetti anche nei confronti di terzi, se il contratto preliminare:
risulta da atto pubblico o scrittura privata autenticata;
indica chiaramente gli elementi essenziali del contratto definitivo (prezzo, oggetto, parti, ecc.).

La trascrizione del preliminare protegge l’acquirente da situazioni che si creano dopo la registrazione (es. ipoteche, pignoramenti, vendite a terzi).
Ha una durata di 1 anno dalla data pattuita per la stipula del contratto definitivo e, comunque, massimo 3 anni dalla trascrizione.

La trascrizione del preliminare chi protegge

L'art. 2645-bis chi protegge

L’art. 2645-bis  per trascrizione del preliminare protegge l’acquirente da situazioni che si creano dopo la registrazione (es. ipoteche, pignoramenti, vendite a terzi).
Ha una durata di 1 anno dalla data pattuita per la stipula del contratto definitivo e, comunque, massimo 3 anni dalla trascrizione.

La transizione preliminare In ambito edilizio, a cosa serve?

L'art. 2645-bis In ambito edilizio, a cosa serve?

L’art. 2645-bis è importantissimo per chi acquista immobili su carta (es. da un costruttore), perché:

Tutela l’acquirente se il venditore (impresa edile, cooperativa, privato) ha debiti o problemi dopo la firma del preliminare.

Impedisce che l’immobile venga venduto a qualcun altro o sottoposto a ipoteche/pignoramenti a insaputa dell’acquirente.

È uno strumento fondamentale nei contratti preliminari di compravendita immobiliare, specialmente in edilizia in costruzione o ristrutturazione.

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