Si possono trascrivere nei registri immobiliari anche i contratti preliminari che hanno ad oggetto l’obbligo di stipulare un successivo contratto avente a oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione/modifica di diritti reali immobiliari (es. usufrutto, servitù, uso, ecc.).
La trascrizione produce effetti anche nei confronti di terzi, se il contratto preliminare:
risulta da atto pubblico o scrittura privata autenticata;
indica chiaramente gli elementi essenziali del contratto definitivo (prezzo, oggetto, parti, ecc.).
La trascrizione del preliminare protegge l’acquirente da situazioni che si creano dopo la registrazione (es. ipoteche, pignoramenti, vendite a terzi).
Ha una durata di 1 anno dalla data pattuita per la stipula del contratto definitivo e, comunque, massimo 3 anni dalla trascrizione.