Il Decreto Legislativo n. 122 del 20 giugno 2005 è una delle principali normative a protezione degli acquirenti di immobili in costruzione.
Questa legge ha introdotto due meccanismi di protezione fondamentali:
a) Fideiussione bancaria o assicurativa obbligatoria
Il costruttore è obbligato a fornire una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia di tutti i pagamenti effettuati dall’acquirente prima della consegna dell’immobile.
La fideiussione copre l’importo degli acconti versati dall’acquirente durante la fase di costruzione.
Se il costruttore fallisce o non è in grado di completare i lavori, la fideiussione consente all’acquirente di recuperare il denaro versato.
Questa garanzia si attiva in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre situazioni di crisi del costruttore.
b) Polizza decennale postuma
Il costruttore deve stipulare una polizza assicurativa decennale postuma, obbligatoria per legge, a copertura di eventuali difetti strutturali dell’immobile che possono manifestarsi nei 10 anni successivi alla costruzione.
Questa polizza tutela l’acquirente nel caso in cui l’immobile presenti difetti costruttivi gravi che compromettano la stabilità o l’abitabilità dell’edificio.